Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali - nelle costruzioni - criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) - in genere - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10318 del 19/05
Prescrizione regolamentare di una distanza tra fabbricati maggiore di quella codicistica senza previsione di una distanza minima dal confine - Principio della prevenzione - Applicazione - Necessità - Fondamento - Conseguenze.
Il principio della prevenzione si applica anche nell'ipotesi in cui il regolamento edilizio locale preveda una distanza tra fabbricati maggiore di quella ex art. 873 c.c. e tuttavia non imponga una distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che la portata integrativa della disposizione regolamentare si estende all'intero impianto codicistico, inclusivo del meccanismo della prevenzione, sicché il preveniente conserva la facoltà di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli artt. 874, 875 e 877 c.c.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10318 del 19/05/2016