Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - norme di edilizia - regolamenti edilizi comunali - distacchi tra le costruzioni - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10271 del 18/05/2016
Norme di salvaguardia della regione in attuazione dell'art. 17 della l. n. 765 del 1967 - Inderogabilità con riferimento al limite minimo - Art. 1 del d.p.g.r. Sardegna n. 9743-271 del 1977.
In tema di distacchi tra costruzioni, le norme di salvaguardia dettate dalla Regione, in attuazione del disposto dell'art. 17 della l. n. 765 del 1967, sono inderogabili e cogenti unicamente in ordine al limite minimo di distanza tra edifici e sostituiscono le previsioni degli strumenti urbanistici locali solo se queste siano meno restrittive, mentre non comportano modificazione delle norme regolamentari edilizie preesistenti che impongono distacchi tra costruzioni maggiori e più ampi di quel limite, sicché, l'art. 1 del d.p.g.r. Sardegna n. 9743-271 del 1977, avendo carattere cogente solo in ordine all'osservanza del limite minimo di distanza tra costruzioni, comporta modificazioni alla corrispondente norma del regolamento locale preesistente solo quando quest'ultima si ponga in contrasto con tale limite fissando criteri meno restrittivi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10271 del 18/05/2016