L. n. 1089 del 1939 - Incidenza, in assenza di specifici provvedimenti amministrativi, sulla disciplina delle distanze tra costruzioni - Esclusione.
La l. n. 1089 del 1939, che consente alla P.A. di provvedere direttamente alle opere necessarie per assicurare la conservazione dei beni protetti (artt. 14-15) o di imporre le "provvidenze" o anche "distanze, misure e norme" a questo fine necessarie (art. 21), senza i vincoli derivanti dalle norme sulle distanze, non esclude, di per sé, in assenza di specifici provvedimenti amministrativi, l'applicazione, rispetto agli immobili da essa considerati, delle norme sulle distanze tra le costruzioni ed i limiti della proprietà dei privati che da esse derivano.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22822 del 09/11/2016