Muro sopraelevato su fabbricato a delimitazione della terrazza di copertura - Natura - Muro di cinta - Esclusione - Fondamento.
Il muro di cinta, da non considerare per il computo delle distanze nelle costruzioni, ai sensi dell'art. 878 c.c., è solo quello con facce emergenti dal suolo che, essendo destinato alla demarcazione della linea di confine ed alla separazione dei fondi, si presenti separato da ogni altra costruzione e, pertanto, esula da tale nozione il muro eretto in sopraelevazione di un fabbricato, a delimitazione di una terrazza di copertura di questo, posto che un simile manufatto non si configura separato dall'edificio cui inerisce e resta nel medesimo incorporato.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8922 del 06/04/2017