Usufrutto - Modi di costituzione negoziale - Individuazione - Negozi unilaterali - Ammissibilità - Limiti.
Seppure l'art. 978 cod. civ. faccia genericamente riferimento alla volontà dell'uomo,la tipologia negoziale idonea a costituire il diritto di usufrutto deve essere individuata - non diversamente da quanto è stabilito in materia di servitù dall'art. 1058 cod. civ. - nel testamento e nel contratto,mentre, per quanto riguarda i negozi unilaterali,nei limiti in cui sono ritenuti vincolanti per l'ordinamento, la possibilità di costituire l'usufrutto deve ritenersi limitata alle sole figure della promessa al pubblico prevista dall'art. 1989 cod. civ. e della donazione obnuziale di cui all'art. 785 cod. civ.. (Nella specie, è stata escluso che potesse integrare un atto valido per la costituzione del diritto di usufrutto la scrittura privata sottoscritta soltanto dalla parte che aveva invocato l'avvenuta concessione del diritto).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1967 del 30/01/2007