Pegno (diritto reale) - di crediti - pegno su cambiale - successiva conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore - riscossione del credito dato in pegno.
La Costituzione di garanzia fiduciaria, effettuata con il trasferimento di cambiali, importa nel creditore il diritto di soddisfarsi sul pegno validamente costituito ai sensi dell'art. 2803 cod.civ., anche se il creditore, successivamente alla Costituzione del pegno, sia venuto a conoscenza dello stato di insolvenza del proprio debitore.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 560 del 23/02/1966