Invenzioni (ritrovamento) di cosa di altri (detentori, possessore, proprietario) - di cosa smarrita - premio dovuto al ritrovatore - fondamento - natura demaniale o di "res extra commercium" del bene ritrovato - irrilevanza.
Il premio dovuto al ritrovatore di cosa smarrita ha la sua ragione giustificatrice nell'attività di cooperazione che comporta il ripristino del possesso del bene in capo al proprietario, prescindendo del tutto dalla giuridica possibilità, per il ritrovatore stesso, di acquistare la proprietà della cosa, sicché l'essere questa un bene demaniale o, comunque, una res extra commercium (nella specie: dipinto costituente oggetto destinato al culto) non comporta alcun ostacolo al riconoscimento del diritto al premio suddetto.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6060 del 13/11/1982