Fondo altrui - Manufatto - Costruzione - Occupazione del fondo attiguo - Divieto - Configurabilità - Portata - Conseguenze - Fattispecie.
In materia di proprietà, è vietato occupare con qualsiasi manufatto il fondo altrui - anche sotto il suolo -, come pure realizzare sul confine nuove costruzioni ( tali dovendosi considerare anche i rifacimenti dei muri di contenimento, nella parte in cui si rendono indispensabili a causa della modificazione, ad opera dell'uomo, delle naturali linee di pendenza ), soccorrendo, in caso di violazione, indipendentemente dall'allegazione e dimostrazione di un qualche ulteriore e specifico danno, i rimedi di tutela reale a carattere ripristinatorio ( come il rifacimento del manufatto secondo le misure iniziali, previa ricostituzione delle pendenze e dei livelli originari ).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12177 del 19/08/2003