Immissione di sporti nello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino - Legittimità - Condizioni - Fattispecie relativa ad installazione di caldaia sullo spazio sovrastante un terrazzo.
A norma dell'art. 840, secondo comma, cod. civ., l'immissione degli sporti nello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino è consentita soltanto quando costui non abbia interesse ad escludere l'immissione stessa. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la lesione possessoria per l'occupazione dello spazio sovrastante un terrazzo ed una tettoia mediante installazione di una caldaia e dei relativi tubi di alimentazione, senza valutare se ed in che misura sussistesse un concreto interesse del proprietario sottostante ad opporsi a tale, pur limitata, occupazione della colonna d'aria).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9047 del 05/06/2012