Proprietà - fondiaria: estensione - chiusura del fondo – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15796 del 11/11/2002
Fondo gravato da servitù di passaggio - Legittimità della chiusura - Condizioni - Adozione di misure atte a garantire il libero e comodo passaggio - Idoneità delle stesse - Valutazione del giudice del merito - Fattispecie.
Nell'ipotesi di fondo gravato da servitù di passaggio, l'esercizio, da parte del proprietario, della facoltà riconosciutagli dall'art. 841 cod. civ. di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo deve essere esercitato in modo tale che l'esercizio della servitù di passaggio non venga impedito ne' reso scomodo; spetta al giudice di merito stabilire quali misure, in concreto, risultino più idonee a contemperare l'esercizio dei due diritti, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto in relazione allo stato dei luoghi, nonché a quelle soggettive, come il comportamento tenuto dal proprietario del fondo servente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto misura non idonea a garantire il libero esercizio della servitù di passaggio la consegna delle chiavi del cancello apposto a chiusura del fondo servente, per la posizione defilata dello stesso, per la mancanza di un impianto citofonico e/o di altro meccanismo di apertura a distanza, nonché alla luce del comportamento del proprietario di tale fondo che aveva posto in essere altre illegittime turbative).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15796 del 11/11/2002