Obbligo del proprietario di consentire l'accesso e il passaggio nel suo fondo - Contenuto e limiti - Contestazioni - Obbligo del giudice di verificare l'esistenza dei presupposti o la liceità dell'opera - Sussistenza.
A norma dell'art. 843 cod. civ., il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare il muro o altra opera propria del vicino o comune; ove, però, nel relativo giudizio insorgano contestazioni, il giudice è tenuto a verificare l'esistenza dei presupposti che legittimano il vicino ad esercitare tale potere di accesso ovvero la liceità dell'opera.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7768 del 05/04/2011