Accesso al fondo altrui per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 843 cod. civ. - Valutazione comparativa dei contrapposti interessi delle parti - Esigenze dell'ingresso e del transito - Riferimento - Esclusività.
In tema di accesso al fondo altrui per l'esecuzione di interventi edilizi (nella specie realizzazione di una canna fumaria), ai fini della verifica delle condizioni di cui all'art. 843 cod. civ., la valutazione comparativa dei contrapposti interessi delle parti deve essere compiuta con riferimento alla necessità non della costruzione o manutenzione, ma dell'ingresso e del transito, nel senso che l'utilizzazione del fondo del vicino non è consentita ove sia comunque possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli, oppure su quello di un terzo, con minore suo sacrificio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28234 del 26/11/2008