Immissioni sonore - Normale tollerabilità - Superamento - Valutazione - Limiti differenziali fissati dal d.m. 16 marzo 1998 - Irrilevanza - Fondamento.
In materia di immissioni, i criteri dettati dal d.m. 16 marzo 1998 attengono al superamento dei valori limite differenziali di immissione di rumore nell'esercizio e nell'impiego di sorgente di emissioni sonore, di cui all'art. 6, comma 2, della l. n. 447 del 1995 e, perseguendo la finalità pubblica di proteggere la salute mediante la predisposizione di un apposito illecito amministrativo, operano nei rapporti tra P.A. e privati sulla base di parametri meno rigorosi di quelli applicabili, nei singoli casi, ex art. 844 c.c., sicché le disposizioni ministeriali sulle modalità di rilevamento dei rumori cd. "a tempo parziale" non rilevano ai fini del giudizio di tollerabilità ai sensi della richiamata disposizione codicistica.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 1606 del 20/01/2017