Proprieta' - limitazioni legali della proprieta' - rapporti di vicinato - immissioni - normale tollerabilita' - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20198 del 07/10/2016
Immissioni acustiche - Art. 6-ter del d.l. n. 208 del 2008 - Portata derogatoria dell'art. 844 c.c. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie in tema di movimentazione di vagoni ferroviari.
In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter del d.l. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 13 del 2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non censurabile la valutazione sulla normale tollerabilità delle immissioni sonore prodotte dalla movimentazione di vagoni ferroviari, effettuata sulla base di un apprezzamento in concreto ancorato al criterio del c.d. "differenziale", di cui alla disciplina "generale" dettata dall'art. 4, comma 1, del d.p.c.m. 14 novembre 1997, piuttosto che dei criteri previsti dalla disciplina "specifica" in materia di inquinamento acustico da traffico ferroviario).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20198 del 07/10/2016