Operatività dell'art. 844 c.c. a tutela dei fondi rustici - Fondamento.
La tutela prevista dall'art. 844 c.c. concerne anche i fondi rustici, senza che rilevi, ai fini dell'apprezzamento della tollerabilità delle immissioni sonore, come l'immobile sia accatastato, atteso che anche un fabbricato rurale può essere adibito ad uso abitativo di chi coltiva il fondo e, pur se destinato esclusivamente a lavorazioni agrarie, resta imprescindibile l'esigenza di tutela delle persone che in esso svolgono le suddette attività.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16074 del 02/08/2016