"Ius superveniens" - Più favorevole al costruttore - Idoneità a precludere l'esecuzione fondata su titolo giudiziale costituito da provvedimento passato in giudicato - Esclusione - Ragioni.
In materia di distanze nelle costruzioni, il principio secondo il quale lo "ius superveniens" più favorevole per il costruttore rende legittimo l'edificio sorto in violazione della normativa in vigore al momento della sua ultimazione, fermo il diritto del vicino al risarcimento del danno, non si applica in presenza di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato la violazione, giacché la nuova normativa - a meno che non affermi espressamente di voler incidere sui giudicati - non può avere effetto sulla statuizione demolitoria che deve essere eseguita in forza del giudicato.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12987 del 23/06/2016