Costruzioni in aderenza realizzate in violazione dell'art. 9 della l. n. 1684 del 1962 - Azione volta alla eliminazione dello stato di pericolo mediante idonei interventi o con riduzione in pristino - Esperibilità - Riparto dell'onere della prova.
In materia di edilizia nelle zone sismiche, qualora sia eseguita una costruzione in aderenza senza rispettare le prescrizioni dettate dall'art. 9, della l. n. 1684 del 1962, il proprietario dell'edificio contiguo ha diritto di chiedere l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dalla presumibile instabilità del suo immobile, mediante idonei interventi o, se ciò non sia tecnicamente possibile, con la riduzione in pristino, gravando sulla parte interessata ad evitare la demolizione l'onere di provare l'esistenza degli accorgimenti tecnici che consentano la messa in sicurezza della costruzione, scongiurandone l'abbattimento.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23231 del 15/11/2016