Fondi separati da una striscia di terreno appartenente a terzi - Principio della prevenzione - Applicabilità - Esclusione – Fondamento.
Nell'ipotesi di fondi non confinanti, perché separati da una striscia di terreno di proprietà di un terzo e di larghezza inferiore alla distanza minima legale, non opera il principio della prevenzione, non essendo oggettivamente configurabile l'ipotesi di una costruzione "sul confine”, giacché quella eretta sulla demarcazione tra ciascun fondo e lo spazio intermedio si presenta, rispetto all'altro fondo, come distaccata dal confine medesimo, e trova piuttosto applicazione la disciplina delle costruzioni "con distacco".
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 5874 del 08/03/2017