Disciplina applicabile - Legge 1684/1962 - Conseguenze - Facoltà del proprietario del fondo contiguo al muro altrui di chiederne la comunione forzosa, di innestarvi il proprio muro, di appoggiarvi la sua costruzione - Esclusione - Fondamento.
Nelle zone in cui vige la normativa antisismica - contenuta nella legge 25 novembre 1962, n.1684 - non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt.874, 876, 884 cod. civ., secondo le quali il proprietario del fondo contiguo al muro altrui ha la facoltà, rispettivamente, di chiederne la comunione forzosa, di innestarvi il proprio muro, di costruirvi il proprio edificio in appoggio, perché è invece necessario che ogni costruzione costituisca un organismo a sè stante, mediante l'adozione di giunti o altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera ed indipendente oscillazione degli edifici.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3425 del 16/02/2006