Disciplina applicabile - Legge 1684/1962 - Conseguenze - Facoltà del proprietario del fondo contiguo al muro altrui di chiederne la comunione forzosa, di innestarvi il proprio muro, di appoggiarvi la sua costruzione - Esclusione - Fondamento.
In zona in cui vige la normativa cosiddetta antisismica - contenuta nella legge 25 novembre 1962 n. 1684 - non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 874, 876, 884 cod. civ., secondo le quali il proprietario del fondo contiguo al muro altrui ha facoltà rispettivamente di chiederne la comunione forzosa, di innestarvi il proprio muro, di costruirvi il proprio edificio in appoggio, perché è invece necessario che ogni costruzione contigua costituisca un organismo a sè stante, mediante l'adozione di giunti o altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera ed indipendente oscillazione degli edifici.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15005 del 21/11/2000