Costruzione di un muro sul confine da parte del proprietario di uno di due fabbricati in aderenza - Violazione dell'art. 873 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Sopraelevazione effettuata in aderenza sulla verticale della costruzione preesistente - Legittimità.
In tema di distanze nelle costruzioni, quando due fabbricati sono in aderenza, il proprietario di uno di essi non può dolersi della costruzione da parte del proprietario dell'altro di un muro sul confine, al di sopra del fabbricato, tenuto conto che l'art. 873 cod. civ. trova applicazione soltanto con riguardo a costruzioni su fondi finitimi non aderenti, essendo, pertanto, in tali casi legittima la sopraelevazione effettuata in aderenza sopra la verticale della costruzione preesistente.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7183 del 10/05/2012