Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - norme di edilizia - piani regolatori - distacchi tra le costruzioni - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24128 del 28/12/2012
Distanza minima fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti in base alla disciplina ex art. 9, d.m. n. 1444 del 1968 - Muro non di cinta interposto fra i fabbricati - Automatica inapplicabilità dell'obbligo di rispettare la distanza minima - Esclusione - Verifica dell'altezza e dell'estensione del muro interposto - Necessità.
In tema di rapporti di vicinato, per negare l'operatività della disciplina delle distanze tra le pareti finestrate degli edifici, stabilita dallo strumento urbanistico, secondo il disposto dell'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, al fine di assicurare aria e luce agli edifici stessi ed alle loro vedute, non è di per sé sufficiente l'interposizione tra i fabbricati di un muro non di cinta, da considerare perciò costruzione, occorrendo, per la disapplicazione della disciplina medesima, che l'altezza e l'estensione del muro interposto escludano che gli edifici risultino anche parzialmente antistanti.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24128 del 28/12/2012