Preesistenza di edificio nel fondo limitrofo posto a distanza inferiore a quella legale fra costruzioni - Edificazione in aderenza a muro di confine - Legittimità - Esclusione.
In tema di distanze legali, la costruzione in aderenza a un muro di confine, ai sensi dell'art. 878, secondo comma, cod. civ., è consentita soltanto ove non preesista all'interno del fondo limitrofo un edificio posto a distanza inferiore a quella che deve per legge intercorrere tra i fabbricati.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10575 del 25/06/2012