Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali - nelle costruzioni - edifici non soggetti all'obbligo delle distanze - edifici in confine con piazze o vie pubbliche - in genere (nozione di piazza o via pubblica) –
Destinazione di aree private a strada prevista in un piano di lottizzazione - Modificazione del regime dei diritti immobiliari - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Esenzione dal rispetto delle distanze legali ex art. 879, secondo comma, cod. civ. - Inapplicabilità.
La previsione, in un piano di lottizzazione approvato dall'autorità comunale, della destinazione di determinate aree a strada, non implica l'immediata modificazione del regime dei diritti immobiliari su dette aree, occorrendo a tale scopo un provvedimento amministrativo ablatorio ovvero una convenzione privata stipulata tra il lottizzante e la P.A.; ne consegue l'inapplicabilità alle stesse dell'art. 879, secondo comma, cod. civ., in materia di esonero dal rispetto delle distanze legali per le costruzioni confinanti con piazze e vie pubbliche.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21146 del 17/09/2013