Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali - nelle costruzioni - edifici non soggetti all'obbligo delle distanze - edifici in confine con piazze o vie pubbliche - strade vicinali o soggette ad uso pubblico – Co
Destinazione di un terreno privato a strada pubblica o destinazione di fatto di tale terreno ad uso pubblico - Mera previsione in un piano regolatore generale o in un programma di fabbricazione - Mancata esecuzione di opere pubbliche di irreversibile trasformazione - Esenzione del proprietario confinante dal rispetto delle distanze legali - Esclusione - Fondamento.
La mera previsione, in un piano regolatore generale o in un programma di fabbricazione, della destinazione di un terreno privato a strada pubblica, o anche la destinazione di fatto ad uso pubblico di tale terreno, senza la esecuzione di opere (pubbliche) di irreversibile trasformazione e la conseguente appropriazione cosiddetta acquisitiva dell'immobile da parte della P.A., non producono, di per sè, una modificazione immediata del regime dei diritti immobiliari privati e non basta, pertanto, ad esimere il proprietario confinante dal rispetto delle distanze legali, perché l'eccezionale deroga alla disciplina delle distanze nelle costruzioni di cui al comma secondo dell'art. 879 cod. civ. opera esclusivamente per quelle che si fanno a confine di piazze o vie propriamente pubbliche, secondo lo stretto significato che, nell'ordinamento, ha la nozione di questa categoria di beni, esclusivamente riferibile alle vie o piazze appartenenti ad un ente territoriale autarchico e, perciò, demaniali e soggette a regime demaniale, ovvero realizzate su terreni gravati da diritto pubblico di godimento al fine della circolazione, parimenti soggette al regime della demanialità.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28938 del 27/12/2011