Presunzione - Ex art. 881 cod. civ. - Presupposti.
Un muro di recinzione di un fondo si presume comune al proprietario di quello limitrofo se: 1)sorge su suolo comune ad entrambi i confinanti proprietari; 2) divide, conformemente alla sua funzione, entità prediali omogenee tra loro (quali edifici, cortili, etc.), appartenenti a diversi proprietari; 3) mancano sporti e simili o altri elementi contrarii, indicati dall'art. 881 cod. civ..
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6678 del 28/06/1999