Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - muro - comunione (del muro) - uso del muro comune - spese - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20733 del 23/11/2012
Spese - Obbligo di contribuzione - Riparazione e ricostruzione del muro comune per fatto addebitabile ad uno dei partecipanti alla comunione - Onere delle spese a carico di quest'ultimo - Risarcimento del danno nei limiti dell'importo corrispondente alla spesa necessaria per la riparazione.
Ai sensi dell'art. 882, primo comma, cod. civ., le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti i comproprietari in proporzione alle rispettive quote, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti, nel qual caso l'obbligo di riparare il muro comune è posto per l'intero a chi abbia cagionato il fatto che ha dato orgine alla spesa. Ne consegue che, qualora il danno subito dalla cosa comune sia imputabile ad uno dei due comproprietari, l'altro può agire nei confronti del danneggiante per il risarcimento dei danni per equivalente solo nei limiti dell'importo corrispondente alla spesa necessaria per la riparazione su lui gravante in proporzione al suo diritto di comproprietà, e non anche per la parte di esborso dovuta dal comproprietario danneggiante.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20733 del 23/11/2012