Diritti reali - proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - muro – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 940 del 04/04/1973
Comunione (del muro) - uso del muro comune - spese - di riparazione (o manutenzione) - ripartizione - criteri.
Le riparazioni e le ricostruzioni del muro comune sono a carico di coloro che vi hanno diritto, in proporzione di tale diritto ed indipendentemente sia da ogni interesse particolare che il ricostruttore possa avere, perche l'Obbligo della ricostruzione sorge dalla necessita di essa, fundi nomine, sia dall'eventuale consenso dell'altro condomino, purche, beninteso, la spesa non sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti, non si tratti di sopraelevazione pregiudizievole per il muro stesso o per l'analogo diritto del condomino. Pertanto, nel caso - possibile specialmente nelle zone sismiche, date le particolari prescrizioni tecniche cola vigenti - in cui pur dovendosi ricostruire un muro comune perche pericolante, la sua ricostruzione comporti particolari e piu dispendiosi accorgimenti per le esigenze di uno dei due fabbricati contigui e precluda al vicino la possibilita di analoga utilizzazione, V'e un doppio motivo per la discriminazione dell'Onere delle spese, l'uno relativo alla causa della maggiore spesa, l'altro corrispondente alla compressione delle facolta di godimento.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 940 del 04/04/1973