Uso del muro comune - demolizione - iniziativa unilaterale di uno dei condomini - responsabilita per fatto illecito - configurabilita - condizioni.
Ove i due edifici confinanti siano sorretti da unico muro, che sia o funzioni come muro comune, sul quale agisce equilibrandosi la reciproca spinta delle volte, codesta originaria situazione non puo essere unilateralmente alterata da uno solo dei partecipi della comunione del muro, ed egli, pertanto, commette fatto illecito ex art.2043 cod.civ., generatore di responsabilita, quando proceda alla demolizione del proprio edificio senza adottare le opportune cautele, atte ad evitare danni all'edificio confinante.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2478 del 04/07/1969