Da parte di un comproprietario - Abbattimento rete preesistente - Ammissibilità - Consenso dell'altro comproprietario - Necessità - Esclusione.
Il muro comune divisorio può essere sopraelevato - anche abbattendo una preesistente rete metallica - senza necessità di consenso dell'altro comproprietario perché la relativa facoltà, ai sensi dell'art. 885 cod. civ., è svincolata dal regime normale della comunione e non trova alcuna restrizione negli artt. 1102 e 1108 cod. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 237 del 11/01/1997