Uso del muro comune - innalzamento - in violazione delle distanze legali ex art. 907 cod. Civ. - divieto - muro comune delimitante un terrazzo o un lastrico solare - innalzamento con opere (es. Parapetto) destinate permanentemente ed inequivocabilmente all'esercizio della veduta - esclusione.
La facoltà di innalzamento del muro comune, prevista dall'art. 885 cod. civ., non può essere esercitata in violazione delle distanze legali stabilite specificamente per le vedute, dall'art. 907 dello stesso codice. Pertanto l'innalzamento del muro comune che delimiti un terrazzo o un lastrico solare con opere, quali un parapetto, destinate permanentemente ed inequivocamente all'Esercizio della servitù di veduta, non può essere consentito, risolvendosi in un impedimento all'Esercizio del corrispondente diritto da parte del proprietario del fondo dominante.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11125 del 17/11/1990