Uso del muro comune - innalzamento - da parte di un solo comproprietario - regime della sopraelevazione.
L'art. 885 cod. civ. che prevede la facoltà di alzare il muro comune costituisce una lex specialis che introduce una deroga sia al normale regime della comunione sia al normale regime della accessione. L'Esercizio di detta facoltà, infatti, senza essere subordinata al consenso dell'altro comproprietario del muro, dà luogo ad una proprietà separata ed esclusiva della sopraelevazione, la quale appartiene al comproprietario che per primo abbia innalzato il muro comune, il quale può altresì giovarsi nella prosecuzione in altezza dello stesso principio di prevenzione adottato alla base della costruzione, fatta salva la possibilità per il vicino comproprietario del muro di chiedere la comunione del muro sopraelevato.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3926 del 09/06/1988