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Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Muro - Muro di cinta - Altezza – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9375 del 07/08/1992

Esonero del muro di cinta dall'obbligo di rispettare le distanze legali - Altezza di tre metri - Necessità di sussistenza - Esclusione - Rilevanza ai fini dell'obbligo di contribuzione del vicino - Limiti.

L'altezza di tre metri per qualificare un muro come muro di cinta non è richiesta in modo rigoroso ai fini del rispetto delle distanze legali in quanto per il combinato disposto dagli artt. 878 e 886 cod. civ. al muro di cinta è equiparabile ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore a tre metri, mentre per quanto attiene alla contribuzione per metà nella spesa di costruzione del muro prevista dall'art. 886 cod. civ., l'altezza del muro di cinta è fissata ed imposta inderogabilmente dalla legge in tre metri salvo che sia disposto diversamente dai regolamenti locali o dalla convenzione privata delle parti.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9375 del 07/08/1992