Disciplina relativa - violazione - conseguenze.
L'art. 878 cod. civ., il quale dispone che il muro di cinta o il muro isolato di altezza non superiore a tre metri non è considerato per il computo delle distanze, pur non regolando direttamente le distanze fra le costruzioni, è tuttavia compreso fra le Disposizioni la cui violazione dà diritto alla doppia tutela del risarcimento del danno e della riduzione in pristino ex art. 872 comma secondo cod. civ., che al riguardo indica indistintamente le norme contenuta nella Sezione vi, nella quale rientra il citato art. 878.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 591 del 30/01/1990