Artt. 889 e 890 cod. civ. - Differenze - Contenuto - Mancanza di apposita regolamentazione - Limite di due metri fissato dall'art. 889 cod. civ. - Estensione anche ai depositi nocivi o pericolosi - Sussistenza - Fondamento.
In tema di distanze legali per pozzi e cisterne, l'art. 889 cod. civ. è norma di carattere generale, mentre il successivo art. 890 cod. civ. è norma di carattere specifico, che riguarda i depositi nocivi o pericolosi per i quali sussiste una presunzione assoluta di nocività e pericolosità; tuttavia, in assenza di una specifica regolamentazione, il limite di due metri fissato dall'art. 889 cod. civ. per i depositi "innocui" vale anche per i depositi nocivi o pericolosi (nella specie, cisterna di gasolio) in ossequio al principio di ragionevolezza e coerenza del sistema.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 351 del 10/01/2011