Allocazione di bombole di gas per uso domestico - Soggezione alla distanza ex art. 889, secondo comma, cod. civ. - Esclusione - Fondamento - Accertamento della pericolosità in concreto ex art. 890 cod. civ. - Necessità.
In tema di distanze, l'alloggiamento di bombole di gas per uso domestico non è soggetto al disposto dell'art. 889, secondo comma, cod. civ., riguardante la diversa ipotesi di tubazioni destinate al flusso costante di sostanze liquide o gassose, per le quali soltanto è configurabile la presunzione assoluta di pericolosità per il fondo del vicino, essendo esso viceversa soggetto all'art. 890 cod. civ., sicché la pericolosità delle bombole deve essere accertata in concreto.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22635 del 03/10/2013