Per canali e fossi - "Ratio" rispettive degli artt. 889 e 891 cod. proc. civ.
Le disposizioni di cui agli artt. 889 e 891 cod. civ. si riferiscono a fattispecie del tutto diverse tra loro, in considerazione della specificità sia della natura delle opere in esse rispettivamente previste, sia della "ratio" cui ciascuna è informata. Infatti, la prescrizione di cui all'art. 889 cod. civ. (distanze per pozzi, cisterne, fossi e tubi) mira ad evitare il pericolo di infiltrazioni a danno del fondo del vicino (nei cui confronti prevede una presunzione assoluta di danno), allorché le opere in essa indicate siano eseguite a distanza inferiore di due metri dal confine, mentre la norma di cui all'art. 891 cod. civ. (distanze tra i canali, i fossi ed il confine) è ispirata all'esigenza di scongiurare il pericolo di franamento che tali opere possono cagionare nei confronti del fondo del vicino.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6928 del 19/06/1995