Proprietà - acque - apertura di nuove sorgenti – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10401 del 03/12/1994
Inosservanza delle maggiori distanze e delle cautele previste dell'art. 911 cod. civ. - Danni - Responsabilità del proprietario che ha eseguito le opere - Configurabilità .
L'apertura di sorgenti, quale legittima esplicazione del diritto di proprietà, deve essere effettuata non solo con il rispetto delle distanze indicate dall'art. 891 cod. civ., ma anche con l'osservanza delle maggiori distanze e con l'esecuzione delle opere necessarie per evitare il pregiudizio ai fondi e sorgenti altrui (art. 911 cod. civ.), con la conseguenza che, nel caso di dolosa o colposa inosservanza di queste maggiori distanze e cautele, il proprietario che ha eseguito le opere assume la responsabilità (extracontrattuale) dei danni arrecati (ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.) e non il mero obbligo di pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 912 cod. civ., che si riferisce alle estrazioni ed utilizzazioni dell'acqua legittimamente eseguite nell'esercizio del diritto di proprietà e non ha, quindi, natura risarcitoria ma solo funzione di corrispettivo da liquidare con criteri equitativi in modo da compensare gli opposti interessi.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10401 del 03/12/1994