"Fusto" - Nozione ai sensi dell'art. 892 c.c. - Fattispecie.
In tema di distanze per gli alberi, il concetto di "fusto" richiamato dal n. 1 dell'art. 892 c.c. comprende il tronco vero e proprio (da terra alla prima imbracatura) e le branche principali che se ne diramano, fin dove esse si diffondono in rami, dando chioma alla pianta; viceversa, per fusto che "si diffonde in rami", ai sensi del n. 2, s'intende l'intenso propagarsi degli elementi secondari dell'albero, cioè dei rami in senso stretto, i quali non fanno parte integrante del fusto. (Principio affermato in fattispecie relativa a piante di olivo dotate di branche primarie).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26130 del 30/12/2015