Funzione di siepe - Alberi elencati dall'art. 892, secondo comma, cod. civ. - Tassatività - Esclusione - Conseguenze - Obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine.
Gli alberi di alto o medio fusto possono costituire siepe, ai sensi dell'art. 892 secondo comma, cod. civ., anche se non appartengano - come i cipressi - a specie contemplate espressamente dalla norma purché siano tagliati periodicamente vicino al ceppo così da impedirne la crescita in altezza e favorirne quella in larghezza; in tal caso sussiste l'obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1682 del 29/01/2015