Creazione di siepi vive - Estensione del divieto di fabbricare in pregiudizio al diritto di veduta ex art. 907 cod. civ. - Esclusione - Applicabilità dell'art. 892, primo comma, n. 3, cod. civ. - Sussistenza.
In tema di distanze delle costruzioni dalle vedute, agli effetti dell'art. 907 cod. civ., il divieto di fabbricare opere in pregiudizio dell'esercizio di una servitù di veduta, supponendo una modifica dell'assetto dei luoghi richiedente un'attività costruttiva, non può estendersi alla creazione di barriere naturali, quali le siepi vive, cui è applicabile la diversa disciplina prevista dall'art. 892, primo comma, n. 3, cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12051 del 17/05/2013