Distanze legali - per piantagioni di alberi - presso strade, canali e sul confine di boschi - disciplina ex art 892 cod civ - applicabilita - condizioni - rinvio alle distanze stabilite in via generale dai regolamenti comunali richiamati dal predetto articolo - estensione.
La maggiore distanza che, in base ai regolamenti comunali richiamati dall'art 892 cod civ, deve osservarsi dal confine per ogni nuova piantagione di alberi, va altresi applicata alle ipotesi particolari previste dall'art 893 cod civ, ove per esse manchi una specifica disciplina regolamentare, sicche il rinvio contenuto in quest'ultima norma alle distanze di cui all'art 892 cod civ, deve intendersi riferito anche alle distanze stabilite in via generale dai detti regolamenti.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5233 del 09/10/1979