Distanze legali - per piantagioni di alberi - presso strade, canali e sul confine di boschi - presso canali - canali artificiali o naturali - irrilevanza.
La norma dell'art 893 cod civ - per cui, tra l'altro, in materia di distanze per gli alberi che nascono o si piantano lungo le sponde dei canali si osservano i regolamenti o, in Mancanza, gli Usi locali e, soltanto se gli uni e gli altri nulla dispongono, le regole stabilite nell'art 892 dello stesso codice - fa indifferentemente riferimento sia ai canali artificiali che a quelli naturali.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2505 del 16/06/1977