Criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) - regolamenti edilizi (incidenza) - Deroga al principio della prevenzione - Condizioni - Limiti.
In materia di distanze tra costruzioni, la pur consentita deroga convenzionale al diritto di prevenzione non può validamente attuarsi mediante espressa o implicita disapplicazione delle distanze prescritte dai regolamenti locali, al riguardo imprescindibilmente vincolanti, onde colui che rinuncia alla facoltà di fabbricare in appoggio o in aderenza ad una preesistente costruzione resta per ciò stesso obbligato ad arretrare il proprio fabbricato sino alle anzidette distanze.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12134 del 17/05/2018