Riscossione delle entrate patrimoniali - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15390 del 13/06/2018
Opposizione ad esecuzione esattoriale - Fondatezza per illegittimità dell’azione esecutiva ascrivibile all’ente creditore - Regime delle spese rispetto all’agente della riscossione.
Nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15390 del 13/06/2018