Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali (nozione) - nelle costruzioni - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20959 del 22/08/2018
Costruzione realizzate in Sicilia prima dell'entrata in vigore delle leggi regionali nn. 19 del 1972 e 21 del 1973 - In comuni sprovvisti di Piani o programmi di fabbricazione - Art. 17 della l. n. 765 del 1967 - Applicabilità - Conseguenze - Incidenza dell'altezza degli edifici sulle distanze legali - Affermazione - Fondamento - Norma integrativa dell'art. 873 c.c.
In materia di distanze legali relative a costruzioni realizzate prima dell'entrata in vigore del Programma di fabbricazione del Comune della Regione Sicilia interessato al fenomeno edilizio, e prima dell'entrata in vigore delle leggi regionali siciliane nn. 19 del 1972 e 21 del 1973, si applica la disciplina contenuta nell'art. 17 della l. n. 765 del 1967 (cosiddetta "legge - ponte"), che ha introdotto l'art. 41 "quinquies" della l. n. 1160 del 1942, nella parte in cui stabilisce che la distanza fra edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte degli edifici da costruire, avendo natura di norma integrativa dell'art. 873 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20959 del 22/08/2018