Costruzione - nozione definita dalla normativa statale
Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali (nozione) - nelle costruzioni -in genere - costruzione - nozione definita dalla normativa statale - inderogabilità da parte dei regolamenti locali - fondamento – sporgenze esterne con funzione solo ornamentale - incidenza sulle distanze legali – esclusione - elementi aggettanti valutabili per il calcolo delle distanze legali – caratteristiche - proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali (nozione) - nelle costruzioni -calcolo - punti di riferimento - sporti - in genere. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 23845 del 02/10/2018
>>> La nozione di costruzione è unica, ai sensi dell'art. 873 c.c., e non può subire deroghe da parte di fonti secondarie, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, atteso che il rinvio a norme integrative contenuto nell'ultima parte dell'art. 873 c.c. riguarda la sola possibilità, per tali norme, di stabilire un distacco maggiore di quello codicistico. In particolare, non sono computabili per la misurazione delle dette distanze esclusivamente le sporgenze esterne del fabbricato con funzione meramente ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica quelle aventi particolari proporzioni, come gli aggetti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità ed ampiezza, poiché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, essendo destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 23845 del 02/10/2018