Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali (nozione) - nelle costruzioni - in genere - distanza minima di dieci metri stabilita dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 - osservanza necessaria - fondamento – applicazione - irrilevanza dell'altezza degli edifici antistanti e dell'andamento parallelo delle pareti - limiti. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24076 del 03/10/2018
>>> La distanza minima di dieci metri tra le costruzioni stabilita dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 deve osservarsi in modo assoluto, essendo "ratio" della norma non la tutela della riservatezza, bensì quella della salubrità e sicurezza. Detta norma va, pertanto, applicata indipendentemente dall'altezza degli edifici antistanti e dall'andamento parallelo delle loro pareti, purché sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24076 del 03/10/2018