Riduzione in pristino
Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali (nozione) - azione giudiziaria per il rispetto delle - poteri del giudice - riduzione in pristino (demolizione) - limiti - in genere - interposizione di strade pubbliche tra i fabbricati - riduzione in pristino - inammissibilità - norma edilizia prescrivente l'osservanza della distanza minima anche nel caso di tale interposizione - influenza - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27364 del 29/10/2018
>>> Per l'accoglimento della domanda di riduzione in pristino proposta dal proprietario danneggiato dalla violazione delle norme sulle distanze fra costruzioni contenute in leggi speciali e regolamenti edilizi locali è necessario che le norme violate abbiano carattere integrativo delle disposizioni del codice civile sui rapporti di vicinato, siccome disciplinanti la stessa materia e da esse (artt. 872 e 873 c.c.) richiamate, e che si tratti di costruzioni soggette all'obbligo delle distanze e, quindi, non confinanti con vie o piazze pubbliche (art. 879, comma 2, c.c.); resta esclusa, pertanto, la riduzione in pristino se tra i fabbricati siano interposte strade pubbliche, benché la norma edilizia locale applicabile (integrativa di quelle del codice civile) prescriva che la distanza minima prevista debba essere osservata pure qualora tra i fabbricati siano interposte aree pubbliche.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27364 del 29/10/2018