Limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali (nozione) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. . 4848 del 19/02/2019
Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali (nozione) - nelle costruzioni - criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) - Art. 9 d.m. n. 1444 del 1968 - Parete finestrata - Distanza minima - Principio di prevenzione - Applicabilità.
L'art. 9, n. 2, del d.m. n. 1444 del 1968 non impone di rispettare in ogni caso una distanza minima dal confine, ma va interpretato, in applicazione del principio di prevenzione, nel senso che tra una parete finestrata e l'edificio antistante va mantenuta la distanza di mt. 10, con obbligo del prevenuto di arretrare la propria costruzione fino ad una distanza di mt. 5 dal confine, se il preveniente, nel realizzare tale parete finestrata, abbia a sua volta osservato una distanza di almeno mt. 5 dal confine. Ove, invece, il preveniente abbia posto una parete finestrata ad una distanza inferiore a detto limite, il vicino non sarà tenuto ad arretrare la propria costruzione fino alla distanza di mt. 10 dalla parete stessa, ma potrà imporre al preveniente di chiudere le aperture e costruire (con parete non finestrata) rispettando la metà della distanza legale dal confine, ed eventualmente procedere all'interpello di cui all'art. 875, comma 2, c.c., qualora ne ricorrano i presupposti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. . 4848 del 19/02/2019